Decreto 19 maggio 2022 – approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli
edifici destinati a civile abitazione, di cui all'allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi
individuate con il numero 77, esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme
tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 16 maggio 1987, n. 246.