Giurisprudenza – preposto di fatto – omessa formazione – mancanza di nomina formale non è rilevante
Cassazione Penale, Sez. 3, 12 maggio 2022, n. 18839 – Omessa formazione. La mancanza di nomina formale non è rilevante, le norme sono dirette a prevenire pericoli nell’espletamento delle mansioni, comunque svolte, anche in assenza di contratto
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4. La sentenza impugnata, con adeguata motivazione, e con l’applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia, ha rilevato come la nomina dei responsabili della sicurezza e prevenzione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro risultava dall’organigramma aziendale proveniente dalla ditta dell’imputato, acquisito in sede di ispezione. La mancanza di nomina formale (scritta con data certa) non è rilevante sulla formazione, in quanto quello che rileva è la ratio della norma che mira ad evitare la mancanza di formazione specifica per chi comunque esercita la funzione di preposto; le norme sono dirette a prevenire pericoli nell’espletamento delle mansioni, comunque svolte.
Del resto, le norme sulla formazione e informazione dei lavoratori si applicano anche nell’ipotesi di assenza di un formale contratto di assunzione: “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l’informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione. (Fattispecie in tema di lesioni personali gravissime riportate sul luogo di lavoro da un lavoratore, stabilmente incardinato tra i lavoratori dell’azienda, ma privo di formale contratto di lavoro subordinato)” (Sez. 4 – , Sentenza n. 38623 del 05/10/2021 Ud., dep. 28/10/2021, Rv. 282102 – 01).