Legge 19 maggio 2022, n. 52 – sicurezza su lavoro – formazione obbligatoria


Legge 19 maggio 2022, n. 52 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.


Atto Senato n. 2604


Articolo 9-bis (Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
L’articolo 9-bis – inserito dalla Camera dei deputati – definisce, nelle more delle determinazioni che, secondo la normativa già vigente, devono essere adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.
Più in particolare, la norma transitoria introdotta dal presente articolo 9-bis ammette tale possibilità, escludendo le attività formative per le quali siano previsti un addestramento92 o una prova pratica dalla disciplina legislativa o dagli accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Resta ferma, come accennato, la norma che demanda ad un nuovo accordo, da concludersi entro il 30 giugno 2022 nella sede della medesima Conferenza permanente, l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica dei suddetti accordi già adottati in materia di formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro; il nuovo accordo deve in ogni caso comprendere l’individuazione:

  • della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • delle modalità della verifica finale di apprendimento, obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi – formativi e di aggiornamento – obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa