di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
Atto Camera n. 3609
L’articolo 2 stabilisce che le aziende private possono assegnare, a titolo gratuito, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito.
In particolare l’articolo 2, comma 1,riconosce alle aziende private la possibilità di assegnare con un atto di liberalità ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro. La norma stabilisce che per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni sopra descritti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
L’articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.
L’articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche (comma 1).
L’articolo 21 introduce disposizioni volte a favorire l’utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.
Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase della produzione del biogas, di ridurre i fertilizzanti chimici, di aumentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e per limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all’art 5 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all’art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato di cui all’art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134” prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato secondo le modifiche riportate al seguente comma 2.
L’art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, statuisce che è considerato “sottoprodotto” ai fini ambientali il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. La stessa disposizione demanda – al secondo periodo – ad un apposito decreto del MIPAAF, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura. In attuazione di tale comma è stato quindi emanato il sopra citato Decreto Interministeriale n. 5046 del 2016. Si rileva, in proposito, che il secondo periodo del comma sopra richiamato è integralmente sostituito dalla disposizione in esame secondo le modifiche previste al comma 2 (vedi infra).