Emendamento 10.0.30 – Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 10-bis. (Modifica all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:
”14-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell’articolo 121, sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.”»