Legge 27 aprile 2022- contenimento dei costi dell’energia elettrica e gas naturale – sviluppo delle energie rinnovabili


LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.


Atto Senato n. 2588


Articolo 1 (Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)
L’articolo 1 rinnova – con riferimento al secondo trimestre 2022 – l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Articolo 9, comma 01 (Semplificazioni per le opere di modifica agli impianti a FER)
Il comma 01 dell’articolo 9, inserito dalla Camera dei deputati, integra, alla lettera a), l’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 28/2011, che fissa il regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili.
Il comma precisa che, nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è autorizzata mediante la procedura semplificata di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28/2011, è assoggettata, dunque, a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).
Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall’articolo 25 del codice dei contratti pubblici, in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico.
La lettera b) incide sulle definizioni di “sito dell’impianto eolico” e di “altezza massima dei nuovi aerogeneratori”, contenute, rispettivamente, nei commi 3-bis e 3-quater dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2011, ai fini dell’applicazione del regime semplificato della comunicazione in edilizia libera, agli interventi da realizzare sui progetti e impianti eolici esistenti, e sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito.
La lettera c) modifica la disciplina di calcolo dell’“altezza massima dei nuovi aerogeneratori”, rapportata ora al rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore e di quello esistente.
L’intervento in sostanza ritocca la definizione di sito dell’impianto eolico e introduce una diversa modalità di calcolo delle dimensioni per i nuovi impianti.

Articolo 9, comma 1 (Semplificazioni per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici)
L’articolo 9, comma 1, interamente sostituito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati l’installazione, con qualunque modalità, di
impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici. Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico.

Articolo 9, comma 1-sexies (Semplificazioni per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico)
L’articolo 9, comma 1-sexies, inserito dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico di cui all’articolo 1, comma 2-quater del decreto legge n. 7/2002.
In particolare, la lettera a) estende la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile , sempre che tali impianti abbiano il medesimo limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici.

Articolo 10 (Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW)
L’articolo 10 estende il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati (in edilizia libera) ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, come modificato
dall’articolo 9, comma 1 del provvedimento in esame.
Le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico sono demandate ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 2 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge).
Il modello unico semplificato è quello approvato con D.M. 19 maggio 2005 recante “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici“, richiamato dall’articolo 25, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 199/2021.

Articolo 10-ter (Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici)
L’articolo 10-ter – introdotto dalla Camera dei deputati – al comma 1 interviene sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile. In particolare, viene introdotta un’ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, escludendo l’allacciamento di utenze diverse da quella dell’unità di produzione e dell’unità di consumo.

Inoltre, si consente all’autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l’accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell’energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche).
Il comma 2 prevede che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati agli impianti direttamente interconnessi all’utenza del cliente finale nella stessa misura applicata alla condivisione dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili mediante rete di distribuzione esistente.

Articolo 12-bis (Uso di sottoprodotti negli impianti di biogas e biometano)
L’articolo 12-bis, inserito dalla Camera dei deputati, propone di ammettere negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016. Inoltre, propone di definire tali sottoprodotti come “residui dell’attività agroalimentare” purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dall’articolo 184-bis del Codice dell’ambiente, e purché l’utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.

Articolo 15, comma 1-bis (Applicazione superbonus agli interventi di installazione di sonde geotermiche)
L’articolo 15, comma 1-bis, amplia il perimetro degli interventi ricompresi nella disciplina del superbonus al 110 per cento. Tra le spese sostenute a cui si applica la detrazione rientrano anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.

Commento: Pannelli solari sui tetti senza bisogno di autorizzazioni: tutte le semplificazioni – Corriere.it


.