Giurisprudenza – autista urtato da una balla di cellulosa trasportata con muletto – omesso ragionamento controfattuale
Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2021, n. 44960 – Decesso dell’autista urtato da una balla di cellulosa trasportata con muletto. Omesso ragionamento controfattuale: annullamento con rinvio.
Oggetto dell’addebito é il decesso di M.F., autista della ditta T.C.R. s.r.l., di cui il C.R. era legale rappresentante, con conseguente posizione datoriale nei riguardi del suddetto lavoratore: quest’ultimo, in occasione dell’infortunio, aveva posizionato il suo autoarticolato nella zona di banchina antistante il magazzino della ditta Scotto, presso la quale operava il carrellista E.C., il quale stava procedendo, con l’impiego di un carrello elevatore, al carico di alcune balle di cellulosa sull’autoarticolato del M.F..
Dal canto suo il M.F. si spostava a piedi dal magazzino al punto del piazzale ove si trovava il suo automezzo, venendosi così a trovare in una posizione di pericolo; a un tratto, durante il carico delle ultime balle, il M.F. veniva urtato da tergo da una delle balle trasportate dal E.C. con il carrello elevatore e, in conseguenza di ciò, veniva trascinato dal carrello in movimento fino allo scarico della cellulosa, evento dal quale derivava l’immediato decesso del M.F. a causa di un imponente trauma da schiacciamento.
Non basta, infatti, addebitare al datore di lavoro generiche carenze nella formazione del personale (e, nella specie, del dipendente rimasto vittima dell’incidente), occorrendo altresì verificare in relazione a quali specifiche condotte e a quali specifici principi la formazione doveva essere fornita e, conseguentemente, in quale rapporto debba porsi tale carenza formativa con il sinistro nella specie occorso.
A ben vedere, infatti, ciò che viene ascritto in rubrica al C.R. é di avere omesso di fornire al M.F. un’adeguata formazione in relazione ai rischi derivanti dalla specifica mansione allo stesso assegnata; di non avere redatto il DVR; e di non avere indicato allo stesso M.F. le specifiche misure di prevenzione e le procedure da adottare.
Orbene, la Corte di merito trascura di considerare che, in base allo stesso editto imputativo, risulta vi fosse stata una specifica valutazione del rischio connesso alle operazioni di carico, rischio cui il M.F. si era tuttavia assoggettato, muovendosi in zona interdetta presso il terminal della ditta Scotto anziché restare in cabina a bordo del suo autotreno (come, appunto, era previsto dal DVR secondo quanto si evince dallo stesso editto imputativo), così esponendosi alla situazione di fatto nell’ambito della quale si verificò l’incidente. Inoltre, e soprattutto, anche in considerazione dall’evidente condizione di rischio cui il M.F. si espose (di portata così intuitiva da non richiedere neppure una particolare esperienza o formazione) non emerge dalla motivazione della Corte di merito in relazione a quali aspetti le presunte omissioni del C.R. sul piano formativo avrebbero avuto un oggettivo rilievo causale nello sviluppo dell’azione fino al tragico epilogo: manca infatti, nell’ordito argomentativo della Corte gigliata, un corretto e completo ragionamento controfattuale, di fondamentale importanza nell’ambito dei reati colposi omissivi impropri; ragionamento che, come noto, é alla base del giudizio di alta probabilità logica della configurabilità del nesso causale e consiste nell’ipotizzare come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa, escludendo l’interferenza di decorsi causali alternativi, in modo da stabilire se l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, si sarebbe o meno verificato.