Decreto 14 dicembre 2021 Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale
Il Decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 73, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione.
Al riguardo la L. 145/2018 prevede che, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani (in alternativa all’avvio al recupero energetico) e al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali di imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili, ai sensi della norma tecnica UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria con un limite massimo complessivo di un milione di euro.
Le agevolazioni sono riconosciute a tutte le imprese che acquistano:
- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.
Per poter beneficiare dell’agevolazione i prodotti e gli imballaggi previsti devono possedere i requisiti tecnici (e le relative certificazioni) previsti dall’art. 3.
Per il riconoscimento del credito d’imposta, le imprese interessate dovranno presentare apposita richiesta esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma nella sezione news del sito istituzionale.
Il ministero della Transizione ecologica, successivamente alle verifiche effettuate, concederà il credito nella misura dei limiti previsti per ogni domanda, secondo l’ordine di presentazione delle stesse, fino all’esaurimento delle risorse. Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande comunicherà ai soggetti il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale si conclude l’utilizzo.
Il bonus può essere speso solo in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, D.lgs n. 241/1997) e presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il credito può essere revocato:
- se viene accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- se la documentazione corredata contenga elementi non veritieri;
- in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese