Imballaggi – natura ecosostenibile

Decreto 14 dicembre 2021 Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale

Il Decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 73, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione.

Al riguardo la L. 145/2018 prevede che, al fine di incrementare   il   riciclaggio   delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani (in alternativa all’avvio al recupero energetico)   e al fine di ridurre l’impatto ambientale   degli   imballaggi   e   il   livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali di imballaggio, a tutte le imprese   che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili, ai sensi della   norma tecnica UNI   EN 13432:2002 o derivati   dalla raccolta differenziata della   carta e dell’alluminio, è riconosciuto, per ciascuno degli anni   2019   e   2020,   un   credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria con un limite massimo complessivo di un milione di euro.

Le agevolazioni sono riconosciute a tutte le imprese che acquistano:

  1. prodotti    finiti    realizzati    con    materiali    provenienti    dalla    raccolta differenziata       degli imballaggi in plastica;
  2. imballaggi    primari    e   secondari    biodegradabili    e   compostabili secondo la   normativa UNI EN 13432:2002;
  3. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
  4. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.

Per poter beneficiare dell’agevolazione i prodotti   e   gli   imballaggi   previsti   devono possedere i requisiti tecnici (e le relative certificazioni) previsti dall’art. 3.

Per il riconoscimento del credito d’imposta, le imprese interessate dovranno presentare apposita richiesta esclusivamente in forma elettronica, tramite   la   piattaforma   informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma nella sezione news del sito istituzionale.

Il ministero della Transizione ecologica,   successivamente   alle   verifiche   effettuate, concederà il credito nella misura dei limiti previsti per ogni domanda, secondo l’ordine di presentazione delle stesse, fino all’esaurimento delle risorse. Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande comunicherà ai soggetti il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento   dello   stesso   e   nelle   dichiarazioni   dei   redditi   relative   ai    periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale si conclude l’utilizzo.

Il bonus può essere speso solo in compensazione, tramite modello   F24   (articolo   17,   D.lgs   n. 241/1997) e presentato esclusivamente tramite i   servizi   telematici   dell’Agenzia   delle entrate.

Il credito può essere revocato:

  • se viene accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
  • se la documentazione corredata contenga elementi non veritieri;
  • in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese