Ristori-ter – Decreto legge – oneri di sistema – sussidi ad ambientamente dannosi – cessione multipla del credito

D. L. 27 gennaio 2022, n. 4 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. 

Atto Senato n. 2505

cfr. ARERA – azzerati gli oneri generali in bolletta per le medie – grandi imprese

Art. 14 - Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le  utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW 
 
  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo  1  comma
504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorita' di  regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad  annullare,  per  il
primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022,  le  aliquote
relative agli oneri generali di sistema  applicate  alle  utenze  con
potenza disponibile pari o superiore a 16,5  kW,  anche  connesse  in
media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o
di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Art. 16 - Interventi sull'elettricita' prodotta da impianti a fonti rinnovabili 
 
  1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del
31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da  impianti
fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che  beneficiano  di  premi
fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti  dai
prezzi di mercato, nonche' sull'energia elettrica immessa da impianti
di  potenza  superiore  a  20  kW   alimentati   da   fonte   solare,
idroelettrica,  geotermoelettrica  ed  eolica  che  non  accedono   a
meccanismi  di  incentivazione,  e'  applicato   un   meccanismo   di
compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.

Art. 18 Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi 
 
  1. Alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
i numeri 4 e 14 sono soppressi. 
  2. All'articolo 22  del  decreto  legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
comma 2-ter e' abrogato. 
  3. All'articolo 23, comma 2,  lettera  a),  del  decreto  legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, dopo le parole  «sviluppo  delle  imprese»  sono
inserite le seguenti:  «,  ad  eccezione  dei  progetti  di  ricerca,
sviluppo e  innovazione  riguardanti  i  settori  del  petrolio,  del
carbone e del gas naturale». 

Art. 28 - Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 121, comma 1: 
      1) alla lettera a),  le  parole  «con  facolta'  di  successiva
cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti:  «cedibile  dai
medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari  finanziari»  sono
inserite le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione»; 
      2) alla lettera b) le parole  «,  con  facolta'  di  successiva
cessione» sono soppresse e dopo le  parole  «gli  altri  intermediari
finanziari»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  senza   facolta'   di
successiva cessione»; 
      b)  all'articolo  122,  comma  1,   dopo   le   parole   «altri
intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta'
di successiva cessione». 
  2. I  crediti  che  alla  data  del  7  febbraio  2022  sono  stati
precedentemente oggetto di una  delle  opzioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  121  del  decreto-legge  n.  34   del   2020,   ovvero
dell'opzione di  cui  al  comma  1  dell'articolo  122  del  medesimo
decreto-legge  n.   34   del   2020,   possono   costituire   oggetto
esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti,  compresi
gli istituti di credito e  gli  altri  intermediari  finanziari,  nei
termini ivi previsti. 
  3. Sono nulli: 
    a)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del  decreto-legge  n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera  a),  del  presente
articolo; 
    b)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del  decreto-legge  n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera  b),  del  presente
articolo; 
    c)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui al comma 2.