Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2022, n. 831 – Infortunio del manutentore con un tornio. Mancata formazione specifica sul macchinario
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2. Veniva contestato al S.M. di avere, in qualità di legale rappresentante della società “M.S. AMBROGIO s.p.a.”, cagionato al lavoratore R.E., dipendente della società con mansioni di operaio manutentore, lesioni personali consistite nella amputazione traumatica del primo dito della mano destra da arrotolamento e strappamento, con esposizione prima falange, da cui era derivata una malattia di durata superiore ai quaranta giorni e l’indebolimento permanente dell’organo prensorio, avendo omesso, in violazione dell’art. 2087 cod. civ. e dell’art. 71, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, di prendere le misure necessarie affinché il tornio, marca Tovaglieri, mod. TOV 360, fosse utilizzato in conformità alle istruzioni del DVR e della procedura per l’uso del tornio parallelo, consentendo lavori di smerigliatura di pezzi metallici (albero di acciaio) con tela smeriglio, senza utensile di supporto “portatela” e avendo omesso, in violazione dell’art. 18 comma 1, d.lgs. n. 81/2008, di richiedere l’osservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro in relazione al corretto utilizzo del tornio; nonché avendo omesso, in violazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, di fornire al lavoratore infortunatosi una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi riferiti al lavoro con torni e macchine utensili.
Inoltre, anche recentemente questa Corte ha ribadito che, in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242). Nel caso che occupa, i giudici di merito hanno correttamente evidenziato che il fatto che l’infortunato avesse indossato i guanti è un particolare irrilevante nell’eziologia dell’evento, essendosi senza dubbio accertato che il trascinamento della mano è avvenuto in ragione dello sfilacciamento della tela-smeriglio, che rimaneva conseguentemente impigliata nel giro del tornio, seppur in fase di spegnimento, sicchè nessuna rilevanza causale hanno avuto i guanti indossati dall’operaio.
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