Covid-19 – sospesa sentenza Tar Lazio di annullamento la circolare del Ministero della salute sulla gestione domiciliare dei malati
Cons.St., sez. III, dec., 19 gennaio 2022, n. 207 – Pres. Frattini
Covid-19 – Sanità – Gestione domiciliare dei malati di Covid-19 – Linee guida promulgate dall’Aifa e mutuate con la circolare del Ministero della Salute 26 aprile 2021 – Sentenza del Tar dichiarativa dell’illegittimità – Va sospesa.
Ha chiarito il decreto che, contrariamente a quanto affermato dal Tar, la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021 non ha natura vincolante ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid-19.
Il decreto chiarisce che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che, secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto.
Di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del Medico di medicina generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale. Ne consegue che la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i Medici di medicina generale della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca), determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e detti medici ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientificomediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente.