Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – misure luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Atto Camera 3434“Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

Art. 1 Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione 
                    dell'infezione da SARS-CoV-2 
 
  1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  dopo  l'articolo
4-ter sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di  vaccinazione  per  la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni).  -
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino
al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di
cura  e  assistenza,   l'obbligo   vaccinale   per   la   prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter,  si  applica
ai cittadini italiani e di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea
residenti nel territorio dello Stato, nonche' ai cittadini  stranieri
di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo  anno  di  eta',  fermo
restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter. 

    2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di  accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito
o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del  Ministero
della  salute  in  materia  di  esenzione  dalla  vaccinazione   anti
SARS-CoV-2; in  tali  casi  la  vaccinazione  puo'  essere  omessa  o
differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento  della
vaccinazione fino alla prima data utile  prevista  sulla  base  delle
circolari del Ministero della salute. 

    3. La disposizione di cui al comma 1 si applica  anche  a  coloro
che compiono il cinquantesimo anno  di  eta'  in  data  successiva  a
quella di entrata in vigore della  presente  disposizione,  fermo  il
termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1. 

      Art.  4-quinquies Estensione   dell'impiego   dei   certificati
vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). - 1. A decorrere dal
15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies,  commi
1 e 2, 9-sexies, commi  1  e  4,  e  9-septies,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  ai  quali  si  applica  l'obbligo
vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso  ai  luoghi  di
lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e  sono
tenuti  a  esibire  una  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   di
vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2,  lettere
a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

    2. I datori di lavoro pubblici di  cui  all'articolo  9-quinquies
del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati  di  cui
all'articolo  9-septies  del  decreto-legge  n.  52   del   2021,   i
responsabili  della  sicurezza  delle  strutture  in  cui  si  svolge
l'attivita'   giudiziaria   di   cui   all'articolo   9-sexies    del
decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a  verificare  il  rispetto
delle prescrizioni di cui  al  comma  1  per  i  soggetti  sottoposti
all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono
la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di  lavoro.  Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1  sono
effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma  10,  del
decreto-legge n. 52 del 2021. 

    3. Il possesso delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui  al
comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di  vaccinazione
di  cui  all'articolo  4-quater  che  svolgono  la   loro   attivita'
lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di  lavoro  e'  effettuata
dai soggetti di cui al comma 2,  nonche'  dai  rispettivi  datori  di
lavoro. 

    4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui  al
comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai
luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e  la  sicurezza  dei
lavoratori  nei  luoghi   di   lavoro,   sono   considerati   assenti
ingiustificati, senza conseguenze disciplinari  e  con  diritto  alla
conservazione del rapporto di lavoro, fino alla  presentazione  della
predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.  Per
i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non  sono
dovuti la retribuzione ne'  altro  compenso  o  emolumento,  comunque
denominati. Per le imprese,  fino  al  15  giugno  2022,  si  applica
l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n.  52  del
2021. 

    5. E' vietato l'accesso dei lavoratori  di  cui  al  comma  1  ai
luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto  comma
1. 

    6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  5  e'
sanzionata ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. Per le  violazioni  di  cui  al  comma  5,  la  sanzione
amministrativa prevista  dal  comma  1  del  citato  articolo  4  del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una  somma
da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze  disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 

    7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa  o  differita,
il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater,
comma  2,  a  mansioni  anche  diverse,  senza   decurtazione   della
retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del
contagio da SARS-CoV-2. 

    8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8  e
8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021. 

    9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
    Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di inosservanza
dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei  seguenti
casi: 
      a) soggetti che alla data del  1°  febbraio  2022  non  abbiano
iniziato il ciclo vaccinale primario; 
      b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio  2022  non  abbiano
effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario  nel
rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con  circolare  del
Ministero della salute; 
      c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio  2022  non  abbiano
effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario
entro i termini di  validita'  delle  certificazioni  verdi  COVID-19
previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile  2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87. 

    2. La sanzione di cui al comma 1 si  applica  anche  in  caso  di
inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e
4-ter. 

    3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1,  nella  misura
ivi stabilita, e'  effettuata  dal  Ministero  della  salute  per  il
tramite dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  che  vi  provvede,
sulla  base  degli  elenchi  dei  soggetti  inadempienti  all'obbligo
vaccinale  periodicamente  predisposti  e  trasmessi   dal   medesimo
Ministero, anche acquisendo  i  dati  resi  disponibili  dal  Sistema
Tessera Sanitaria  sui  soggetti  assistiti  dal  Servizio  Sanitario
Nazionale vaccinati per COVID-19,  nonche'  su  quelli  per  cui  non
risultano vaccinazioni  comunicate  dal  Ministero  della  salute  al
medesimo sistema e,  ove  disponibili,  sui  soggetti  che  risultano
esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma,
il Sistema Tessera Sanitaria  e'  autorizzato  al  trattamento  delle
informazioni su  base  individuale  inerenti  alle  somministrazioni,
acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi  dell'articolo  3,
comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  12  marzo  2021,  n.  29,  nonche'   al
trattamento dei  dati  relativi  agli  esenti  acquisiti  secondo  le
modalita' definite con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'articolo 9-bis, comma  3,  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n. 87. 

    4. Il Ministero  della  salute,  avvalendosi  dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione comunica ai  soggetti  inadempienti  l'avvio  del
procedimento  sanzionatorio  e  indica  ai  destinatari  il   termine
perentorio  di  dieci  giorni   dalla   ricezione,   per   comunicare
all'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio  l'eventuale
certificazione relativa al differimento o all'esenzione  dall'obbligo
vaccinale,   ovvero   altra   ragione   di   assoluta   e   oggettiva
impossibilita'. Entro il medesimo  termine,  gli  stessi  destinatari
danno notizia  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  dell'avvenuta
presentazione di tale comunicazione. 

    5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette
all'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  nel  termine  perentorio  di
dieci giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  dei  destinatari
prevista  al  comma   4,   previo   eventuale   contraddittorio   con
l'interessato,   un'attestazione    relativa    alla    insussistenza
dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di  cui  al
comma 4. 

    6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda
sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo
vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma  4,
provvede, in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nella  legge  24
novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione,  di  un
avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano,  in
quanto   compatibili,   le   disposizioni   dell'articolo   30    del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

    7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso  di
cui al comma 6 resta ferma  la  competenza  del  Giudice  di  Pace  e
l'Avvocatura dello Stato  assume  il  patrocinio  dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione, passivamente legittimata. 

    8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a
cura dell'Agenzia delle  entrate  Riscossione  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27.». 




articolo successivo