Giurisprudenza – infortunio macchina spargisale – responsabilità concessionario

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 novembre 2021, n. 42110 – Arto tranciato dalla macchina spargisale. Responsabilità degli amministratori della società rivenditrice

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il Tribunale ha correttamente premesso che, in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è configurabile l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., con conseguente perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., purché sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi .

Proprio alla luce di tali principi, la decisione risulta corretta, atteso che, come già evidenziato, la prestazione di un aiuto nella pulizia dello spargisale da parte del padre dell’imprenditore non ricade nell’orbita dell’eccezionalità, inserendosi nelle ordinarie attività collegate al ciclo produttivo ed all’uso stesso della macchina in esame, che così come possono essere poste in essere da lavori inesperti, allo stesso modo possono essere effettuate da soggetti non legati da un rapporto di lavoro all’imprenditore, su sua richiesta o, comunque, con la sua tolleranza e senza la sua reale (e non solo nominale) opposizione.

Parimenti, il comportamento, seppure irresponsabile, dell’utilizzatore di una macchina non può considerarsi abnorme o eccentrico e non interrompe, pertanto, il nesso di causalità tra la violazione, da parte del produttore e/o venditore, della specifica norma cautelare, finalizzata proprio a prevenire quella tipologia di imprudenza, e l’evento lesivo – nel caso di specie, la violazione del punto 1.4.3 del primo allegato del d.lgs. n. 17 del 2010, secondo cui i dispositivi di protezione, la cui mancanza o il cui guasto deve impedire l’avviamento o provocare l’arresto degli elementi mobili, devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando in modo tale che la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile se l’operatore può raggiungerli e che le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento.

Inoltre, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde, pertanto, dell’infortunio occorso a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” valga ad esonerarlo da responsabilità.