D. Lgs. novembre 2021, n. 187 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
Senato – Nota di lettura – n. 239
Articolo 1: individua la finalità del decreto stabilendo che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono tener conto, negli appalti pubblici di taluni veicoli adibiti al trasporto su strada, dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale nell’intero arco di tutta la loro la vita, ai fini della promozione del mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e del potenziamento del contributo del settore dei trasporti alle politiche dell’Unione europea.
Articolo 2: individua l’ambito di applicazione del decreto, stabilendo che lo stesso si applica agli appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 tramite:
- contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada [comma 1, lettera a)];
- contratti di servizio pubblico (ad eccezione di quelli “sottosoglia” ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007) [comma 1, lettera b)];
- contratti di servizio riferibili al trasporto, elencati in allegato al decreto in esame
Articolo 4: definisce gli obiettivi minimi di appalto espressi come percentuali minime di
veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada contemplati dai contratti aggiudicati sino al 31 dicembre 2025 per il primo periodo di riferimento, e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2030, per il secondo periodo di riferimento.