Giurisprudenza – Infortunio con un macchinario marcato CE

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2021, n. 41147 – Infortunio con un macchinario marcato CE. Obbligo del datore di lavoro di adeguare la sicurezza ai progressi della tecnologia e di installare dei meccanismi automatici di blocco

… omissis …

Al riguardo, appare opportuno richiamare il principio, affermato dalla S.C. in un caso, non identico a quello in esame ma ad esso affine, di mancata adozione di protezione delle parti meccaniche in movimento, parti suscettibili di rivelarsi pericolose in caso di contatto del lavoratore, secondo il quale «In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a macchinario privo di “carter” di protezione, in cui la Corte ha ritenuto che il pericolo era evidentemente riconoscibile con l’ordinaria diligenza, dovendo gli organi in movimento dei macchinari essere sempre segregati per evitare contatti pericolosi con la persona del lavoratore)» (così Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli s.r.l., Rv. 275114-02).

Nel caso di specie le parti in movimento non erano, invece, immediatamente raggiungibili da parte del lavoratore ma risultavano protette in maniera insufficiente cioè da un meccanismo esistente – sì – ma facilmente eludibile, come in effetti accaduto nel caso concreto, solo agendo su un chiavistello, con ogni evidenza agevolmente apribile, rendendosi necessario inoltre lo spegnimento manuale del macchinario con altra manovra (v. specc. pp. 8-10 della sentenza di primo grado e 4-5 di quella di appello), sicchè, avuto riguardo alla centralità del valore della tutela della salute del lavoratore, non può che valere lo stesso principio appena richiamato.