Con la circolare n. 51657/2021, il Ministero per la Transizione Ecologica ha fornito, in attuazione del D.Lgs.116/2020, ulteriori chiarimenti in merito alla classificazione di sfalci e potature.
Per quanto riguarda la classificazione dei residui derivanti dalla manutenzione del verde, viene innanzitutto ribadito che, in base all’attuale formulazione dell’articolo 185, comma 1, lettera f), sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti solamente “… la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Ministero per la Transizione Ecologica – Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021 – Decreto legislativo n.116/2020 – criticità interpretative ed Applicative – chiarimenti
Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale.