Giurisprudenza – ribaltamento del carrello elevatore e amputazione della gamba del lavoratore privo di formazione

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2021, n. 35651 – Ribaltamento del carrello elevatore e amputazione della gamba del lavoratore privo di formazione

… omissis…

La Corte di appello ha confermato l’impostazione del primo giudice, che aveva accertato l’effettiva carenza programmatica e organizzativa dell’attività della società datrice di lavoro, in cui l’indicazione dei nominativi e dei componenti delle singole squadre era funzionale al solo scopo di consentire il loro ingresso all’interno dello stabilimento ILVA, senza alcuna specificazione dell’attività che ciascuna squadra collazionata avrebbe dovuto giornalmente svolgere e senza l’indicazione dei compiti che, all’interno di ogni gruppo, il singolo operante avrebbe dovuto adempiere.

… la lettura congiunta delle sentenze di primo e di secondo grado consente di affermare come i giudicanti abbiano ampiamente e adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità del prevenuto, muovendo da un apprezzamento di merito congruo e non manifestamente illogico, come tale insindacabile in Cassazione, costituito dalla situazione di conclamata “disorganizzazione” aziendale – accertata nel corso dell’istruttoria dibattimentale – con riferimento alla società amministrata dall’imputato ed alle cui dipendenze prestava la propria attività lavorativa la persona offesa. …

… di avere consentito che il lavoratore infortunato si ponesse alla guida del muletto senza avere le necessarie competenze e abilitazioni e senza che al medesimo fossero stati forniti “adeguati formazione, informazione e addestramento”; sia la colpa generica di avere attuato e/o tollerato un’organizzazione aziendale del tutto carente e insufficiente, nella quale, come accertato in fatto, non vi era alcuna specifica programmazione e previsione in ordine alla scelta del personale addetto alla conduzione delle macchine operatrici, tale da assicurare che esso venisse scelto fra il personale munito della necessaria e adeguata formazione e del prescritto titolo abilitativo (in particolare, veniva accertato che il personale dei gruppi di lavoro era formato senza alcuna specificazione delle rispettive mansioni, e che nonostante ciò il muletto andasse comunque portato sull’area di lavoro, indipendentemente dalla presenza nel gruppo di un soggetto abilitato a condurlo).