Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2021, n. 14639 – Rischio di investimento durante le manovre dei mezzi meccanici. Responsabilità del direttore tecnico di cantiere e dell’escavatorista
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2. L’infortunio, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che riporta puntualmente le risultanze dibattimentali del giudizio di primo grado, avveniva con le seguenti modalità:
- il cantiere in cui si è verificato l’infortunio si trovava in Cusano Milanino e riguardava la sistemazione della rete idrica mediante l’utilizzo di mezzi di scavo e asportazione di terra, posa delle conduttore e ripristino;
- il lavoratore infortunato era dipendente della Società Acque e servizi s.r.l. ma in quel periodo era distaccato presso il Gruppo Acque s.r.l. di cui era amministratore S.M. cl. 74, mentre il direttore di cantiere era S.M. cl 75, imputato;
- il G.G. aveva ricevuto dal direttore di cantiere, che svolgeva anche compiti di fatto di capo cantiere e comunque si occupava dell’organizzazione del lavoro, il compito di tagliare l’asfalto, di pulitura stradale con asportazione dei materiali di risulta, di posa delle tubature, di ripristino del manto stradale, di montaggio delle barriere a protezione delle scavo, della segnaletica oltre che delle luci notturne.
- La mattina del 6.11.2011 era stato comandato, sempre dallo S.A., direttore tecnico, di interrompere le sue mansioni e di dirigere le operazioni di manovra di retromarcia del camion Iveco Trakker guidato dal dipendete B.C., che doveva posizionarsi vicino all’escavatore;
- veniva rassicurato che non vi erano pericoli in quanto l’escavatorista, S.A., sapeva di non doversi muovere e di rimanere fermo fin tanto che la manovra non era stata completata;
- contrariamente alle previsioni, ad un certo punto, l’escavatore guidato dallo S.A. si era messo in moto, investendo il G.G., che veniva schiacciato dalle ruote della pala gommata.
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3. Il ricorso di S.A. (direttore tecnico) è generico e manifestamente infondato, perciò inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, si osserva che nel caso di specie, la Corte d’appello, lungi dall’effettuare una acritica trascrizione, totale o parziale, del testo della motivazione della sentenza di primo grado, o un mero rinvio, dopo aver valutato la sentenza impugnata immune da vizi logici e saldamente ancorata ai risultati probatori acquisiti durante l’esaustiva istruttoria dibattimentale, ha riportato le risultanze considerate essenziali dalla Corte territoriale, ai fini del proprio convincimento, sottolineandone la significazione dimostrativa, sottoponendole ad un penetrante vaglio ed evidenziando come S.A. mentre era in atto la manovra di retromarcia del camion ha messo in moto il mezzo che guidava l’escavatore senza accertarsi della presenza di persone sulla propria traiettoria, contravvenendo la precise disposizioni indicate nel POS oltre che dalle regole di normale prudenza. La Corte d’appello ha dunque dimostrato di avere criticamente esaminato e valutato i contenuti della motivazione della sentenza di primo grado, facendoli propri, all’esito di una accurata analisi.