Giurisprudenza – Infortunio sul lavoro – macchinario non sicuro

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 gennaio 2021, n. 3494 – Trauma da schiacciamento e amputazione degli arti inferiori. Responsabilità del legale rappresentante della società che ha concesso in uso al datore di lavoro dell’infortunato un macchinario non sicuro

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3.4. Con riguardo al rilievo secondo il quale il contratto di comodato prevedeva il totale esonero da responsabilità del comodante «in merito al funzionamento ed alle modalità di utilizzo dei macchinari, soprattutto se oggetto di modifica e utilizzate in linea di produzione», va osservato che la responsabilità penale del ricorrente non è fondata sulla previsione dell’art.113 cod. pen. ma sulla contestata violazione degli artt.41, 590, commi 1,2, e 3,583, comma 2, n.3 cod. pen. in relazione all’art. 23, comma 1, d. lgs. n.81/2008.

La condotta del comodante si pone, in altre parole, in diretto nesso causale con l’infortunio occorso al lavoratore in virtù della specifica previsione dell’art.23 D. Lgs. n.81/2008.

Tale norma individua un particolare divieto a carico di colui che concede in uso macchinari ed attrezzature di lavoro non conformi alle prescrizioni antinfortunistiche, dalla cui violazione derivano conseguenze di rilievo penale che non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto, che comporta effetti civili oltretutto limitati alle parti dell’accordo, secondo il principio generale dettato dall’art. 1372 cod. civ..