Giurisprudenza – Ribaltamento del muletto all’interno della centrale elettrica. Responsabilità dell’ente

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2020, n. 3731

A.P., dipendente a tempo determinato della agenzia di lavoro “Obiettivo lavoro” con mansioni di operaio addetto all’assemblaggio (“imbracatore”) montatore manuale concesso per un mese (in virtù di contratto di somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato del 17 aprile 2009) alla s.r.l. A.C., ditta che aveva avuto in appalto dall’Enel il nolo “a caldo” dei mezzi di sollevamento in relazione all’attività di sollevamento di sacchi di sale e di trasporto degli stessi in appositi siti …

La Corte di appello alle pp. 4-9 (da leggere insieme alle pp. 34-39 della decisione del Tribunale), ha ricostruito la vicenda, peraltro conformemente alla sentenza di primo grado, escludendo l’abnormità della condotta del lavoratore infortunato, che era stato destinato dal preposto F.S., in più occasioni, e non solo in quella in cui si è verificato l’incidente, a mansioni pericolose per le quali non aveva titolo abilitativo né era stato formato, cioè alla conduzione del “muletto”, mentre era stato assunto per fissare da terra, i sacchi al veicolo, peraltro senza assistenza di un collega …

Di conseguenza il datore di lavoro e il preposto sono stati ritenuti responsabili per avere impropriamente adibito quel giorno, come – si è ritenuto da parte dei giudici – già avvenuto in precedenza in altre occasioni, A.P., che era stato formato ed informato quale “imbracatore”, alle differenti mansioni di conducente di carrello elevatore ovvero per avere tollerato che A.P. vi fosse adibito, pur essendo privo di qualsiasi abilitazione in tal senso e non essendo stato formato alla guida del mezzo né informato circa i rischi specifici, e senza l’ausilio di un altro lavoratore a terra.

Si evidenzia l’ordine reiteratamente impartito per un certo periodo dal capocantiere dipendente della società ad A.P. di svolgere un’attività pericolosa per la quale non era formato né abilitato e si sottolinea il risparmio di spesa per la società derivante dall’impiegare un solo lavoratore, peraltro non formato, in luogo di due, di cui uno con una qualifica specializzata. …

Fonti di risparmio di spesa che possono costituire il presupposto per l’applicazione dell’art. 5 del d. Lgs. n. 231 del 2001, per esemplificare ulteriormente, sono anche il risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale ovvero la velocizzazione degli interventi di manutenzione ed il risparmio sul materiale di scarto.