Giurisprudenza – Violazione degli obblighi di informazione e formazione e mancanza di specifica abilitazione
Cassazione Penale, Sez. 4, 02 marzo 2020, n. 8163 – Grave infortunio durante l’applicazione dello spritz beton sulla volta della cava. Violazione degli obblighi di informazione e formazione e mancanza di specifica abilitazione all’utilizzo della pompa.
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DC.L. e DB.G. iniziavano le operazioni di manutenzione, abbassando il braccio telescopico ad altezza d’uomo (posizionandolo sotto la zona ove era stato appena applicato lo spritz, denotando anche in questo caso una sottovalutazione del rischio derivante dal possibile distacco di materiale dalla volta, indicatore della scarsa esperienza del conduttore e della mancata informazione dei lavoratori sui possibili rischi derivanti dalla lavorazione) e provvedevano a sostituire la cravatta e la guarnizione (foto 4 aff. 949, foto 21 aff. 958 e foto 36 aff. 966) per reinserire il gommone nella sua naturale posizione di esercizio.
DC.L. non fosse esperto nella conduzione della macchina,- che mai aveva utilizzato prima in altri cantieri – e non avesse ricevuto la formazione necessaria per l’impiego e la manutenzione dell’attrezzatura, risultando privo della specifica abilitazione richiesta per tale tipo di macchina, e che DB.G. fosse digiuno di ogni esperienza e formazione circa il funzionamento e la manutenzione dell’attrezzatura, operando con DC.L. da meno di sette giorni in sostituzione di altro collega e non avendo neppure assistito alla consegna della pompa ed alle istruzioni fornite alla consegna dal dipendente della società noleggiante P. S.r.l.
Proprio tale sottovalutazione è stata aggravata dall’erroneo e superficiale convincimento della raggiunta padronanza del macchinario a seguito dell’affiancamento per due giorni con il tecnico dipendente della ditta fornitrice.
Mancanza di qualifica del tecnico”(C.A.), oltre alla “insufficienza del tipo di formazione tesa solo a raggiungere lo scopo di utilizzare lo spruzzatore e non di raggiungere le necessarie conoscenze in tema di sicurezza.
CA. non possedeva la qualifica di formatore per la sicurezza, ma di semplice tecnico manutentore della macchina incaricato di spiegarne il funzionamento agli addetti che avrebbero dovuto utilizzarla. E non si tratta, ad avviso della Corte territoriale, di un profilo solo formale, dal momento che l’acquisizione della qualifica di formatore per la sicurezza presuppone che il possessore abbia seguito specifici corsi formativi diretti a fargli acquisire tutte le nozioni necessarie in materia ed abbia inoltre fatto propria, attraverso il percorso seguito, la capacità didattica necessaria per trasmettere le conoscenze acquisite, cristallizzate in peculiari standard operativi via via aggiornati e validati, ai soggetti discenti.
Non può ritenersi adeguata […] una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex se quei bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, elaborate attraverso continue acquisizioni, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato.