Decreto 30 gennaio 2020 Criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid.
Con questo Decreto il cittadino potrà cedere alla rete l’energia immagazzinata nelle batterie della propria auto elettrica attraverso le colonnine di ricarica bidirezionali, in grado, cioè, di prelevare / fornire energia elettrica.
Il decreto assegna ai gestori (come Enel, ad esempio) la facoltà di mettere in piedi questo scambio, che verosimilmente potrà avvenire attraverso uno sconto sul successivo pieno di energia elettrica. ( cfr. Corriere della Sera del 20 febbraio 2010 )
Vengono introdotte alcune definizioni.
In particolare:
«Vehicle to grid»: e’ l’interazione tra veicoli elettrici e sistema elettrico, che consente ai predetti veicoli di erogare, attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi;
«Infrastruttura di ricarica»: infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici, anche bidirezionale, collegata alla rete, esistente o di nuova realizzazione. Il collegamento alla rete di una infrastruttura di ricarica può avvenire anche per il tramite di punti di connessione non dedicati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici.
Inoltre l’art. 3 specifica che: ” Le infrastrutture di ricarica partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento nonché alla fornitura a termine di risorse di dispacciamento in forma aggregata tramite le UVAM, alle condizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonche’ delle disposizioni del presente decreto.”
Vedi anche delibera 2 agosto 2018 n. 422/2018/R/eel
Il decreto è finalizzato a favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid.
Lo schema di decreto vehicle to grid stabilisce criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia, denominata vehicle to grid, di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica.
Tale tecnologia consente ai veicoli elettrici di erogare, attraverso le infrastrutture di ricarica i seguenti servizi ancillari:
– riserva terziaria, bilanciamento e risoluzione delle congestioni, nelle modalità “a salire” e “a scendere”;
– ulteriori servizi ancillari, tra i quali la regolazione primaria e secondaria di frequenza e la regolazione di tensione, ove tecnicamente fattibile;
Comincia la discussione