Cassazione Penale, Sez. 4, 03 luglio 2019, n. 28883 – Non esiste nessun esonero dalle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 per il corpo dei Vigili del Fuoco: responsabilità del caposquadra che invita a non usare la corda di sicurezza.
… omissis …
4.4 Qui, vale il principio secondo cui, in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l’interruzione del nesso causale (art. 41 c.p., comma 2), una norma asseritamente interpretabile nel senso indicato dalla difesa, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l’evento lesivo consentendo (ed, anzi, obbligando) il dipendente di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo, (v. Sezione 4, 25 marzo 2011, D’Acquisto). Ed è proprio ciò che qui si è verificato, in ragione del mancato intervento cautelare preventivo, che si sarebbero dovuto sostanziare nell’imposizione dell’uso della corda di sicura, senza che possa valere come causa interattiva neppure la pretesa particolare qualità professionale dell’infortunato.
4.5. Giova, infine, rammentare che nell’ambito della sicurezza sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie.
Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante è il soggetto che gestisce il rischio” e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria.
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