Cassazione Penale, Sez. 4, 14 novembre 2019, n. 46214 – Caduta del cambio di un autobus sul lavoratore e responsabilità del preposto.
2.2 I giudici di merito hanno accertato, che il R.P.P., nella qualità di preposto, non si è attenuto alle regole di prudenza e di sicurezza previste dal piano di valutazione dei rischi; anzi aveva consentito l’attuazione di una prassi “condivisa” di sistemare la piazzatura solo in un successivo momento, allo scopo di rendere più agevole la lavorazione iniziale nella fase di smontaggio; sul punto risulta che lo stesso R.P.P. in sede di esame ha affermato che i due meccanici avevano iniziato la lavorazione e che il martinetto idraulico previsto non era nei pressi della loro postazione; né sono deducibili nella sede di legittimità considerazioni di mero fatto in relazione alle modalità dell’incidente ed in particolare ai comportamenti posti in essere dalla persona offesa, situazioni di fatto peraltro smentite dalle puntuali ricostruzioni probatorie dibattimentali.
2.3 La Corte territoriale ha fatto corretta e coerente applicazione dei principi giuridici sopra esposti; ha evidenziato che la condotta del S.M. non era stata pertanto né imprevedibile nè esorbitante e non poteva perciò fornire alcuna giustificazione al capo reparto dell’officina, titolare di un’autonoma posizione di garanzia, che aveva omesso di svolgere i compiti connessi all’adeguata osservanza delle misure di sicurezza, di vigilanza e formazione oltre che di verifica puntuale del rispetto delle norme di prevenzioni degli infortuni e in particolare del DVR impedendo e avallando prassi che si discostavano dalle procedure di sicurezza.
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