AS 1622 – DECRETO CRESCITA – MODALITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO DA PARTE DEL CESSIONARIO NELL’AMBITO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Nell’esercizio dei poteri di segnalazione di cui all’articolo 21 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, l’Autorità, nella sua riunione del 29 ottobre 2019 ha inteso formulare alcune considerazioni in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall’articolo 10, comma 3-ter, del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, recante “Misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (cd. Decreto Crescita),
… Successivamente, riguardo alle modalità di fruizione di tali agevolazioni, l’articolo 10, comma 3-ter del Decreto Crescita ha disposto che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi [..]” …
In sostanza, il citato articolo 10, comma 3-ter, ha riconosciuto ai soggetti beneficiari della detrazione prevista dal T.U. e successive modifiche, la possibilità di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
L’Autorità ritiene che l’intero corpus normativo come sopra illustrato (norma primaria e Provvedimento attuativo) possa generare un’indebita distorsione nell’offerta dei servizi di installazione di impianti fotovoltaici, con evidenti ricadute negative in danno dei consumatori che vedrebbero significativamente ridotta la loro libertà di scelta. Tanto premesso, l’Autorità auspica che gli organi in indirizzo vogliano tenere in debita considerazione le considerazioni formulate. In particolare, pur preservando lo strumento della cessione del credito quale misura utilmente volta a incentivare i diversi interventi in materia di efficientamento energetico mediante l’acquisizione di immediati vantaggi per il consumatore, occorre che essi provvedano a vagliare opportune modifiche alle concrete modalità di recupero dei crediti acquisiti da parte dei cessionari che siano neutrali rispetto alle diverse caratteristiche delle imprese coinvolte, ad esempio, riguardo al caso di specie, prevedendo espressamente, in sede di modifica della norma primaria, l’impossibilità di una compensazione fiscale del credito ceduto senza alcun limite.
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