Pubblicato il Decreto 4 giugno 2019 – Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica.
Fonte: MIT
La sperimentazione potrà prendere avvio da quest’estate e permetterà la circolazione in città di questi mezzi non previsti dal Codice e dunque fino ad oggi vietati. Si stabilisce che monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel potranno circolare in ambito urbano, previa delibera comunale, su aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, zone a 30 Km/h e strade con limite di velocità di 30 km/h.
La sperimentazione, che dovrà essere chiesta dalle singole città entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento del Mit, potrà durare minimo un anno e massimo due anni.
Il decreto stabilisce che i monowheel e gli hoverboard sono ammessi solo nelle aree pedonali e a velocità inferiori a 6 km/h. Nelle aree pedonali potranno circolare anche i segway ed i monopattini ma sempre entro i 6 km/h. Segway e monopattini saranno ammessi anche su percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e zone 30 e strade con limite di velocità di 30 km/h, a velocità non superiore a 20 km/h. Tutti i mezzi devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità previsti.
Il dm specifica inoltre le caratteristiche tecniche che i veicoli devono possedere per essere ammessi alla sperimentazione. I comuni che intendano avviare la sperimentazione devono prevedere una “campagna di informazione della sperimentazione in atto nel proprio territorio in corrispondenza di infrastrutture di trasporto, ricadenti nel proprio centro abitato, destinate allo scambio modale quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni”.
In corrispondenza dell’inizio del centro abitato, i Comuni che avviano la sperimentazione installeranno il segnale sperimentale che indica le zone in cui possono circolare i mezzi oggetto della sperimentazione.
I comuni che istituiscono o affidano servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione devono provvedere a definire aree per la sosta dei dispositivi, in particolare nei punti di scambio più elevato, per garantire una fruizione più funzionale dei dispositivi ed evitare l’intralcio di marciapiedi e aree pedonali con dispositivi abbandonati in posizioni non consentite e non sicure per i pedoni. Gli stessi Comuni prevedono, nella istituzione o nell’affidamento del servizio di noleggio, l’obbligo di coperture assicurative per l’espletamento del servizio stesso.
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