Fonte: Olympus
Cassazione Penale, Sez. 3, 14 giugno 2019, n. 26271 – Infortunio e omessa formazione. Reato permanente
… omissis …
Il lavoratore infortunato, S.R., non aveva mal ricevuto formazione specifica sui rischi per gli infortuni sul lavoro. Mentre per il P.O.S. e per la scala il datore di lavoro immediatamente ottemperava, predisponendo il P.O.S. e sostituendo la scala con un idoneo ponteggio, con la cessazione della permanenza del reati; per la formazione del lavoratore, invece, niente era stato effettuato.
Il datore di lavoro aveva ottenuto delle proroghe fino al 10 aprile 2015; conseguentemente come evidenziato dalla sentenza impugnata la cessazione della permanenza del reati in oggetto è avvenuta solo alla data del marzo 2015, con la cessazione dell’attività.
Infatti, il reato in oggetto deve ritenersi permanente (vedi per la permanenza già Cass. Sez. 3, 18 giugno 2012, n. 24085, Macovei, incidentalmente, Cass. Sez. 3A 4.10.2007 n. 4063, Franzoni, Rv. 238540; v. anche Cass. Sez. 4, 8.6.2010 n. 34771, Orazzini) in quanto gli obblighi inerenti l’informazione e la formazione del lavoratore sono da ritenersi di durata poiché il pericolo per l’Incolumità del lavoratore permane nel tempo, e continua in capo al datore di lavoro l’obbligo all’Informazione e alla corretta formazione.
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