U.E. – Crowdfunding platforms

Nell’ambito dei suoi sforzi per migliorare l’accesso degli investitori e delle imprese a nuove fonti di finanziamento, l’UE sta definendo un nuovo quadro normativo per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding.

Vedi Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 18, commi da 3 a 6.

Questa nuova struttura rende più facile per le piattaforme di crowdfunding fornire i propri servizi in tutta l’UE. Armonizza i requisiti minimi su queste piattaforme quando operano nel loro mercato interno e in altri paesi dell’UE. La proposta aumenta anche la certezza del diritto armonizzando le norme di protezione degli investitori.

L’espansione degli strumenti digitali sta guidando l’innovazione finanziaria e lo sviluppo di nuove e facili alternative per le start-up alla ricerca di fonti di finanziamento accessibili. Come regolatori, dobbiamo incoraggiare questa espansione garantendo al contempo un ambiente sicuro per i consumatori e gli investitori.

Eugen Teodorovici, ministro delle finanze della Romania
Il crowdfunding è una forma di finanziamento alternativo emergente che connette, in genere tramite Internet, coloro che possono dare, prestare o investire denaro direttamente con coloro che hanno bisogno di finanziamenti per un progetto specifico. Per le start-up e altre PMI, il prestito bancario è spesso costoso o di difficile accesso a causa della mancanza di storia creditizia o di mancanza di garanzie tangibili. Il crowdfunding può essere un’utile fonte di finanziamento sostitutiva, in particolare nelle prime fasi del business.

La posizione del Consiglio:

rimuove gli ostacoli alle piattaforme di crowdfunding che operano a livello transfrontaliero;
fornisce regole su misura per le imprese di crowdfunding dell’UE a seconda che forniscano il loro finanziamento sotto forma di prestito o investimento (attraverso azioni e obbligazioni emesse dalla società che raccoglie fondi);
fornisce un insieme comune di requisiti prudenziali, di informazione e di trasparenza per garantire un elevato livello di protezione degli investitori;
definisce regole comuni di autorizzazione e supervisione per le autorità nazionali competenti.
Secondo la posizione del Consiglio, la proposta copre le campagne di crowdfunding fino a 8 milioni di EUR su un periodo di 12 mesi come regola generale. Laddove gli Stati membri hanno deciso di fissare la soglia per gli obblighi di prospetto al di sotto di 8 000 000 EUR, dovrebbero essere in grado di vietare la raccolta di capitali per i progetti di crowdfunding dai suoi residenti per importi superiori a tale soglia nazionale. Le operazioni più grandi sono regolate dalla MiFID e dal regolamento del prospetto. Il crowdfunding basato su premi e donazioni non rientra nel campo di applicazione della proposta poiché non possono essere considerati servizi finanziari.

Prossimi passi:
Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 27 marzo 2019.

Council position on the proposal for a regulation on European crowdfunding service providers

Council position on the proposal for a directive amending MiFID

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